A seguito dei timori generati dalle incertezze sulle proroghe del Superbonus 110%, il governo ha fatto chiarezza nella legge di Bilancio 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come legge del 30 dicembre 2021L’articolo 1, dal comma 28 al 43, contiene proroghe e scadenze relative agli interventi di ristrutturazione edilizia legati al bonus suddetto.

Condomini ed edifici:

In particolare è stata approvata la proroga del Superbonus 110% a tutto il 2023 per i condomini e gli edifici di un unico proprietario da due a quattro unità immobiliari. Gli incentivi scenderanno al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. L’estensione al 2023 riguarda anche i soggetti del terzo settore. 

Villette monofamiliari:

La novità principale riguarda le villette monofamiliari, per le quali era stato imposto un limite Isee. Nel precedente disegno della legge, i proprietari di edifici unifamiliari avrebbero potuto usufruire del Superbonus 110% solo fino al 30 giugno 2022 con un reddito Isee superiore a 25000€. Scadenza eventualmente prorogata al 31 dicembre 2022 per chi avesse avuto un reddito inferiore. Oggi questo limite è stato abbattuto: tutte le case unifamiliari potranno usufruire dei bonus per le ristrutturazioni fino alla fine del 2022, purché entro il 30 giugno 2022 abbiano eseguito almeno il 30% dei lavori (non più 60%). 

Case popolari:

Potranno usufruire degli incentivi fino al 31 dicembre 2023 anche gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e gli enti equivalenti, compresi quelli realizzati da cooperative. Vige su questi ultimi il vincolo dell’avanzamento dei lavori al 30% entro il 30 giugno 2022.

Edifici storici:

Alcune novità sono in arrivo anche per il bonus facciate, che riguarda il recupero delle facciate di edifici già esistenti siti nelle zone A o B dei comuni ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, cioè in aree di carattere storico o artistico in cui non si può intervenire con ristrutturazioni integrali. Anche i soli interventi di tinteggiatura o pulitura esterna in queste aree sono detraibili al 60% per tutto il 2022 (non più al 90%). 

Barriere architettoniche:

Per quanto concerne l’eliminazione delle barriere architettoniche, il comma 42 dell’articolo 1 della legge di Bilancio definisce un limite delle detrazioni al 75%. Rientra in questa categoria anche la spesa per l’automazione degli impianti o la loro sostituzione in edifici e singole unità immobiliari volta sempre ad abbattere le barriere architettoniche. In particolare l’ammontare massimo complessivo delle detrazioni non deve essere superiore:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.