Il Decreto Legge n 59 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2021 porta con sé importanti novità sul superbonus 100%, in particolare sulla proroga della misura che alla fine è arrivata, ma non per tutti. Salvo rare eccezioni, la tempistica per accedere al beneficio è più breve e il termine ultimo varia in base al soggetto che effettua i lavori.

La proroga del Superbonus è arrivata con il decreto-legge n. 59, “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”. Le novità sono contenute nei nuovi commi 3-bis e 8-bis, in particolare con l’art 3 si va a modificare l’art 119 del DL n 34/2020 con proroghe per il Superbonus fino al 2023 per IACP, condomini e persone fisiche.

I destinatari della proroga (in vigore dall’8 maggio) sono dunque:

  • i condomini;
    le persone fisiche (quindi al di fuori di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche);
    le case popolari (IACP).
    Superbonus 110%, sei mesi in più per i privati
    Per quel che riguarda i lavori effettuati dai privati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il termine ultimo di effettuazione delle spese detraibili, fissato al 30 giugno 2022, è prorogato al 31 dicembre 2022. Se alla data del 30 giugno 2022 saranno eseguiti lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per tutte le altre persone fisiche il termine ultimo è invece fissato improrogabilmente al 30 giugno 2022. Nessuna proroga anche per cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Per gli edifici unifamiliari non è prevista nessuna proroga.

I lavori effettuati nei condomìni sono adesso ammessi al Superbonus 110% anche se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2022. Non è dunque più previsto alcun vincolo legato allo stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno.

Per le case popolari ci sono ulteriori sei mesi. La scadenza, infatti viene spostata al 31 dicembre 2023 a patto che data del 30 giugno 2023 abbiano raggiunto il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Gli interventi effettuati da IACP e altri istituti, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Ossia per gli IACP spetta una proroga al 31 dicembre 2023 rispetto alla precedente norma che fissava la data al 30 giugno 2023.