Il Decreto Rilancio ha previsto che per il Superbonus 110% per varie tipologie di interventi edilizi (energetici, sismici, fotovoltaici, ricarica auto elettriche), il soggetto beneficiario possa optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, compresi altri intermediari finanziari e banche.

Con una nota del 23 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che slitta dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per inviare le comunicazioni dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha così accolto le istanze pervenute da operatori, consulenti e relative associazioni di categoria che avevano richiesto la proroga del termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni.

Sul credito d’imposta c’era già stato un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate il 20 ottobre 2020, che aveva dato il via libera alla cessione a familiari, amici e conoscenti, mandando in soffitta le restrizioni dettate dal Fisco nel 2018, quando per acquisire il credito era necessario che il soggetto avesse un collegamento di qualche tipo con l’intervento di ristrutturazione.

Con la cessione del credito d’imposta, la detrazione si trasferisce ad altri soggetti, a libera scelta. Può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari.

Il credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, può essere usufruito dal cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, dunque non può essere ulteriormente ceduta.

La possibilità di trasferire i bonus edilizi è prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio, ma non riguarda tutte agevolazioni. Restano infatti fuori il bonus mobili, il bonus verde e il bonus idrico.

La scelta tra la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia. Il soggetto che deve inviare la comunicazione cambia a seconda della tipologia di interventi (singole unità immobiliari o parti comuni degli edifici) e della tipologia dei bonus (superbonus 110% o altre detrazioni).

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere trasmessa per il superbonus 110% dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’invio della comunicazione per il superbonus 110% può essere effettuato dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In quest’ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per la comunicazione della cessione del credito o sconto del superbonus 110% sono necessari specifici documenti e attestazioni di natura tecnica e fiscale, a partire dal visto di conformità, che deve essere rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

Se si tratta di un intervento di efficienza energetica, è inoltre necessario acquisire l’asseverazione tecnica, ossia il documento che attesti la rispondenza dell’intervento al decreto Requisiti del 6 agosto 2020 e la corrispondente congruità delle spese. L’asseverazione va compilata sul portale online di ENEA e va inviata entro 90 giorni dal termine de lavori o ad ogni stato avanzamento lavori.

Nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico è necessaria, anche qui, l’asseverazione, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali.