Gli interventi realizzati sugli edifici non residenziali, appartenenti a persone fisiche, possono usufruire del Superbonus? A questa domanda hanno risposto i tecnici del Governo in una Faq pubblicata sul sito ufficiale dedicato al Superbonus. È stato chiesto ai tecnici del Governo “se rientrano nel Superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati su immobili non residenziali posseduti da persone fisiche”.
La risposta spiega che, tra i destinatari del Superbonus ci sono le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/2020, ha spiegato che la locuzione “al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni” significa che gli immobili non devono essere riconducibili ai beni relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
Una diversa lettura, spiega la risposta, avrebbe comportato l’esclusione di professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori intenzionati a realizzare gli interventi sulla propria abitazione. Secondo la risposta del Governo, il principio che si concretizza nell’ammettere alle agevolazioni gli interventi realizzati su immobili residenziali è coerente con il testo della norma che, nell’elencare i soggetti beneficiari della detrazione, include gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, gli enti aventi le stesse finalità sociali e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
L’applicazione di questo criterio, conclude il Governo, “comporta come logica conseguenza, l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni”.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E/2020 ha chiarito il caso dei condomìni, dove si possono trovare unità immobiliari di proprietà di esercenti attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui l’immobile costituisca l’abitazione dell’imprenditore o del professionista, non ci sono limiti al Superbonus, che può essere richiesto sia per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale, sia per gli interventi sull’unità immobiliare. Quando, invece, l’unità immobiliare è strumentale all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, il proprietario può ottenere il Superbonus solo per gli interventi sulle parti comuni e a condizione che il condominio sia destinato a residenza per oltre il 50% della superficie complessiva.
Il mese scorso, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in un condominio composto da negozi e abitazioni, è possibile usufruire del Superbonus 110% con ‘benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti’ e che gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte residenziale di un immobile adibito anche all’esercizio di arte, professione o attività commerciale fruiscono del superbonus 110% nella misura del 50%.