L’Agenzia delle entrate ha chiarito come va applicato il Superbonus negli interventi di ristrutturazione senza demolizione, con un ampliamento del volume riscaldato e la contestuale realizzazione di interventi di efficienza energetica (cappotto, pompa di calore, fotovoltaico) sulla parte di abitazione esistente.
Nella risposta dell’Agenzia si legge che “con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al predetto articolo 16-bis del TUIR, è stato ribadito che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una ‘nuova costruzione’. In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) […]”.
Tali chiarimenti, precisa l’Agenzia, “si rendono applicabili anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico rilevanti ai fini dell’accesso al Superbonus”.
Pertanto, si ritiene che l’istante “possa fruire, con riferimento agli interventi riconducibili all’efficientamento energetico, delle maggiori agevolazioni previste dal Superbonus per le spese sostenute relative alla parte esistente con esclusione, quindi, delle spese riferite all’ampliamento. Con riferimento, invece, all’installazione dell’impianto fotovoltaico il Superbonus spetta sull’intera spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia a servizio anche della parte ampliata”.