La facciata del condominio è senza intonaco. Posso considerare l’esecuzione ex novo dell’intonaco su cui applicherò il ‘cappotto’ come ammesso a detrazione?
Anche la fase dell’intonacatura, che nella sostanza consiste nel rifacimento della facciata, può fruire della detrazione del 110%. L’applicazione della percentuale di detrazione è possibile in considerazione dell’accessorietà del costo per l’intonaco rispetto alla spesa sostenuta per il cappotto termico. In pratica, l’intervento deve essere considerato unitariamente in quanto finalizzato all’isolamento dell’edificio.
È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?
No, questa tipologia di interventi non rientra nell’ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 e 2021 (come previsto dal Documento Programmatico di Bilancio 2021). Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
È possibile cedere alle banche il credito di imposta derivante dal bonus facciate previsto dall’art. 1 commi da 219 a 224 della L. 160/2019?
Il Decreto Rilancio ha esteso la possibilità di optare – in alternativa all’uso diretto della detrazione – per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a coloro (incluse banche e intermediari) che hanno facoltà di successiva cessione, anche per le spese sostenute nel 2020 e 2021 (come previsto dal Documento Programmatico di Bilancio 2021) per recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate). Si ricorda poi che il Bonus facciate è cumulabile con l’Ecobonus e il Sismabonus. Si segnala che ci si potrà avvalere, per le medesime spese, di una sola agevolazione, rispettando i relativi adempimenti previsti. Se l’intervento realizzato può ricondursi a fattispecie agevolabili diverse, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni solo a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e che vengano rispettati tutti gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione (sul punto di vedano la risposta ad interpello n. 294/2020 e la risoluzione 49/2020 dell’Agenzia delle entrate).
Il Documento Programmatico di Bilancio 2021 ha inoltre previsto:
a) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio.
b) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, con le stesse aliquote previste per il 2020 (50% per infissi, biomassa e
schermature solari, 65% per le rimanenti tipologie).
c) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati.
d) Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili.
I balconi possono usufruire del Superbonus?
Se i lavori di coibentazione ammessi al Superbonus 110% riguardano anche i balconi, i relativi lavori potranno beneficiare del Superbonus 110%, così come quelli necessari al loro ripristino (per esempio la ripavimentazione). In caso contrario, se sono presenti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, per i balconi potrebbe trovare applicazione il bonus facciate al 90%.
Devo effettuare sia dei lavori di riduzione del rischio sismico sia interventi sulla facciata dell’edificio. Posso usufruire sia del Superbonus che del bonus facciate?
Si potrà fruire sia del Superbonus che del bonus facciate a condizione che gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamene previsti in relazione a ciascuna detrazione. Sul punto si veda la risposta ad interpello n. 538 dell’Agenzia delle entrate.
Se un edificio ha già ristrutturato la facciata pochi anni fa, e sta quindi detraendo le spese con le aliquote relative, e ora vuole effettuare lavori di efficientamento energetico dell’involucro può detrarre l’intervento al 110 % oppure vanno scorporate le lavorazioni già in detrazione?
La detrazione in corso per il lavoro concluso sulla facciata procede per le quote residue ed il Superbonus opererà autonomamente. Si precisa che i lavori di efficientamento energetico dell’involucro dovranno essere configurabili come interventi autonomi e non una mera prosecuzione dell’intervento precedente e che permettano di conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche, oltre al rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal Decreto Rilancio.