In caso di interventi in condomìni, quale maggioranza è richiesta in assemblea condominiale?
Le assemblee condominiali che devono dare il via libera ai lavori con il Superbonus sono valide se
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo
del valore dell’edificio. Lo prevede l’art. 119 comma 9 bis del Decreto Rilancio.
Quale maggioranza assembleare è richiesta per richiedere un finanziamento bancario, aderire all’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito?
Si applicano i quorum agevolati, già previsti per le delibere condominiali aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ammessi al Superbonus, anche alle delibere concernenti gli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi interventi, nonché per l’adesione all’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. È quindi necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
All’interno di un condominio si vogliono eseguire i lavori di rifacimento del cappotto termico ed usufruire del Superbonus. Durante l’assemblea per deliberare i lavori un condòmino dissente dalla decisione e lo fa rilevare nel verbale. L’assemblea approva comunque l’intervento con le maggioranze previste dalla legge. I millesimi del condòmino dissenziente non vanno considerati e quindi non partecipa alle spese per il rifacimento del cappotto termico?
La spesa per il lavoro di efficientamento energetico deliberata nel rispetto delle maggioranze assembleari va ripartita tra tutti i condomini in base alla proprietà millesimale di ciascuno di essi oppure in base a diversi criteri eventualmente stabiliti dal condominio. Il rifacimento del cappotto termico dell’intero condominio è un intervento che si esegue sulle parti comuni e sono tenuti a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà tutti i condomini, compreso chi dissente dall’esecuzione dei lavori.
Ho letto che è richiesta una maggioranza assembleare bassa (la maggioranza degli intervenuti in assemblea di condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio) per dare il via ai lavori con il Superbonus. Ma l’opzione per i singoli condomini non dovrebbe essere autonoma e personale?
La disposizione relativa al quorum deliberativo si riferisce alla delibera con la quale il condomìnio decide di effettuare i lavori ricadenti nell’agevolazione del Superbonus (art. 119 comma 9 bis del Decreto Rilancio). Rimane invece al singolo condòmino la decisione sulla detrazione, sullo sconto in fattura o sulla cessione del credito.