Il superbonus 110% continua ad essere l’argomento di maggior tendenza di questa legge di Bilancio. In molti hanno già deciso di usufruire del bonus, altri continuano a nutrire numerosi dubbi. A questi ultimi cercheremo di rispondere giorno per giorno.
La domanda di oggi è:
“Nel mio condominio gli altri proprietari di immobili sono decisi ad usufruire del
Superbonus 110% per ristrutturare tutto il condominio a costo zero. Io sono disoccupato
e non ho reddito imponibile, dovrò pagare i costosissimi lavori per il rifacimento del
cappotto termico?“
Con la circolare n. 24/E/2020, in relazione alla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali
previste dall’articolo 119 del Decreto Rilancio da parte di soggetti fiscalmente non residenti in
Italia, è stato precisato che, poiché tra i destinatari del Superbonus sono comprese «le persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», l’agevolazione in
argomento «riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che
sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati». Il medesimo documento di prassi
ha chiarito, inoltre, che in linea generale: «trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il
Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi
assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della
corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta
(come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)».
Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste. La richiamata circolare n. 24/E/2020 ha precisato, altresì, che: «Il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito». Sulla base di tali chiarimenti, ad un contribuente residente all’estero (così come ad un contribuente fiscalmente residente in Italia), proprietario di una casa in Italia (quindi, titolare del relativo reddito fondiario), non è precluso l’accesso al Superbonus e, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, lo stesso potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio (vale a dire cessione del credito di imposta o sconto in fattura). Diversamente, nelle ipotesi in cui tali soggetti siano solo detentori dell’immobile oggetto dell’intervento e non siano titolari di alcun reddito in Italia, le relative spese non potranno essere ammesse alla detrazione di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, né sarà possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.