Arrivano ulteriori chiarimenti sulle detrazioni spettanti dal Superbonus 110%. L’ultima novità arriva dall’Agenzia delle Entrate che chiarisce come il bonus non spetti in presenza di un unico proprietario. Questo quanto precisato da Ernesto Maria Ruffini, presidente AdE, in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria di Camera e Senato.
Nell’intervento del 18 novembre 2020 Ruffini ha inoltre reso noto che sarà pubblicata una nuova circolare sulla documentazione da fornire e sul visto di conformità. Tra gli altri, un chiarimento riguarda anche i condomini: nel caso di sconto in fattura, per gli interventi su parti comuni degli edifici, tale fattura deve essere destinata unicamente al condominio stesso.
In risposta alla questioni interpretativa che interroga sulla possibilità di usufruire della detrazione per proprietari di unità immobiliari, di edificio bifamiliare o plurifamiliare che non costituiscono un condominio viene esclusa tale possibilità.
Richiamando il comma 9 lettera a, dell’articolo 119, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020, ovvero il decreto Rilancio, il Direttore Ruffini sottolinea:
“Il riferimento normativo al “condominio” comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari”.
Viene dunque esclusa la possibilità di ricorrere alla prassi precedente per l’Ecobonus e il Sismabonus. La costituzione del condominio è legata ad una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Non è necessaria alcuna deliberazione che determini la costituzione del condominio, tuttavia, come sottolinea ancora Ruffini: “Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio, essendo, invece, necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi”.
Intanto è in arrivo una nuova circolare sul visto di conformità. A tal riguardo sono state richieste precisazioni sulle modalità, sull’efficacia e sui parametri di riferimento dell’asseverazione prevista dall’articolo 119, comma 13, lettera b, del decreto-legge n. 34 del 2020 per le opere di consolidamento.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha anticipato la prossima uscita di una circolare dedicata ai chiarimenti relativi al Superbonus 110%. Il documento in uscita “fornirà indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi riscontri da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni”.
Tra le richieste di semplificazione si inserisce anche quella sullo sconto in fattura per interventi su parti comuni degli edifici del condominio. Nello specifico si chiede se debba essere rilasciata un’unica fattura o fatture frazionate tra i vari condòmini per la spesa relativa ad ognuno degli stessi.
A riguardo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito: “Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell’avviso che la stessa debba essere destinata al solo condominio”.
Scegliendo la soluzione proposta, infatti, ogni condomino beneficerà della detrazione calcolata sulle spese fatturate al condominio ed in relazione alla quota millesimale dell’edificio, secondo i criteri indicati dall’assemblea.