A fronte del superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, il beneficiario, come noto, può, invece che fruirne nella forma della detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo, optare:
- per lo sconto diretto in fattura
- oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusa l’impresa esecutrice dei lavori ed istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
- L’opzione dello sconto o di cessione deve essere poi comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.
Con l’opzione dello sconto in fattura, il beneficiario del superbonus 110%, chiede all’impresa che esegue i lavori di applicargli, appunto, uno sconto diretto sulla fattura di spesa. L’impresa può, comunque, decidere di accettare o meno la proposta.
Se quest’ultima accetta, effettua, dunque, uno sconto dell’importo massimo pari alla spesa stessa. Poi recupera il tutto sotto forma di credito d’imposta di importo sconto pari alla detrazione spettante con possibilità di cessione successiva del credito.
Ad esempio: un contribuente sostiene spese per lavori che danno diritto al superbonus 110% per euro 25.000. Se decidesse di godere del beneficio nella forma della detrazione fiscale, questa ammonterebbe ad euro 27.500 euro (25.000 x 110%) da godere in 5 quote annuali di pari importo (ossia 5.500 euro ogni anno).
Il contribuente chiede, invece, all’impresa che esegue i lavori lo sconto in fattura e l’impresa lo accorda per tutto l’importo. In questo caso, il beneficiario, avrà lo sconto nella misura di 25.000 euro e l’impresa maturerà un credito d’imposta pari a 27.500 euro.
Ma quanto è conveniente lo sconto in fattura per l’impresa che fa i lavori?
L’impresa, a fronte dello sconto concesso ha due possibilità, ossia utilizzare il credito maturato in compensazione per il versamento dei suoi tributi oppure cedere il credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e finanziari.
Riprendendo l’esempio di cui sopra, se sceglie la prima strada, in questo caso avrà il vantaggio di aver maturato, a fronte di uno sconto concesso di 25.000 euro, un credito di 27.500 euro.
Lo svantaggio, invece, è che, secondo quanto prevede la normativa di riferimento, il predetto credito dovrà essere utilizzato in compensazione (in F24) con la stessa ripartizione della detrazione (quindi, in 5 quote annuali di pari importo) e “la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.
Se, invece, l’impresa scegliesse la strada della cessione del credito, ad esempio ad una banca, avrà il vantaggio di maturare, a fronte della cessione, immediata liquidità (la banca pagherà l’acquisto del credito).
Probabilmente, però, ciò che realizzerà sarà inferiore al valore credito, poiché in genere la banca acquista il credito ad un valore inferiore rispetto al suo valore nominale (quindi, ad esempio a fronte di un credito ceduto di 27.500 euro la banca potrebbe essere disposta a pagarne 24.000 euro).