Se fino a ieri pensare di eseguire lavori sulle parti comuni di un condominio con la detrazione fiscale del 110% era molto complicato per via delle norme molto stringenti, oggi è è sicuramente più semplice. Questo grazie alle modifiche introdotte in fase di conversione al dl Agosto.
Particolare attenzione è stata riservata alla questione dell’utilizzo del bonus all’interno dei condomini, dove, con le nuove regole, si abbassa la maggioranza necessaria anche per cedere il credito della detrazione, oltre che per deliberare sui lavori incentivati, e si rende possibile procedere con gli interventi sulle parti comuni anche se vi sono irregolarità su singole unità immobiliari.
La modifica che consente di fare i lavori sulle parti comuni dei condomini anche se ci sono abusi edilizi in qualche appartamento, è nel nuovo comma 13-bis all’articolo 51, inserito nel decreto. Si prevede che “le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
Riguardo alla maggioranza in assemblea, invece, si interviene sull’articolo 63 del decreto, stabilendo che “anche gli eventuali finanziamenti” finalizzati agli interventi, “nonché l’adesione all’opzione per la cessione per lo sconto di cui all’articolo 121” possono essere approvati con la maggioranza facilitata che la nuova norma prevede per gli interventi agevolati col Superbonus.
Sia per i lavori che per la cessione, dunque, le deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio, dato che è stato equiparato il quorum previsto per le delibere da assumere con la maggioranza assoluta al quorum necessario per le delibere da assumere con la maggioranza qualificata.
A rendere più facile usare il Superbonus in condominio, ricordiamo, è stato anche il cosiddetto decreto Semplificazioni, ora convertito in legge: all’articolo 10, precisa che “ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera” incentivata con il Superbonus “anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile”.
Anche il chiarimento sul concetto di ingresso autonomo consentirà a un maggior numero di immobili di utilizzare la maxi detrazione fiscale: il testo approvato al Senato precisa che “si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”.