Due novità per gli interventi di efficientemento nel settore pubblico e nel privato. La prima è relativa alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm 7 luglio – “Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane” – in cui sono indicate le destinazioni delle risorse, le ripartizioni e le modalità per la rendicontazione.
La seconda proviene invece dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta n.286 del 28 agosto 2020 chiarisce quali sono le possibilità sugli interventi combinati per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e riqualificazione energetica (ecobonus), pronunciandosi sul concetto di “parti comuni” nel caso in cui queste siano condivise da varie unità immobiliari riconducibili però a un unico proprietario e non a più soggetti.
Nel decreto sull’edilizia scolastica – disponibile in allegato – si stabilisce la dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 mln € per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, da assegnare a Province e Città metropolitane. Entro quaranta giorni dalla pubblicazione, gli Enti locali dovranno presentare al ministero dell’Istruzione una lista degli interventi prioritari, fra cui quelli risultati necessari dopo le verifiche di vulnerabilità sismica per gli istituti nelle zone sismiche 1 e 2; i lavori su solai e controsoffitti ed altri per garantire l’agibilità delle scuole e ambienti sicuri agli studenti.
Sarà dunque il Miur ad erogare le risorse nel seguente modo: fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente, e la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e delle spese maturate “fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara”. Invece il residuo 10% sarà liquidato dopo il collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione.
Sempre in tema di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, come detto, si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate. Nell’istanza in questione, un cittadino informa di aver frazionato un immobile in altre “due unità immobiliari già di fatto esistenti, autonomamente fruibili e con accessi separati” e di aver realizzato un corpo scala che determina un ampliamento della precedente volumetria. Chiede perciò alle Entrate se, pur essendo proprietario di tutte le abitazioni, potrà comunque fruire delle detrazioni sulle parti comuni dell’edificio per il combinato sismabonus-ecobonus. L’Agenzia, premettendo la necessità che al momento della fatturazione si distinguano i lavori effettuati in “ristrutturazione” e “ampliamento”, non rileva problematiche per l’accesso alla detrazione. Richiamando la circolare 19/E del 2020, si chiarisce infatti che per “parti comuni” si intendono quelle riferibili “a più unità immobiliari funzionalmente autonome”, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari. Dunque la locuzione “parti comuni di edificio” va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.