Il credito di imposta corrispondente all’ecobonus può essere ceduto, in seconda battuta, al fornitore di energia elettrica dell’impresa che ha realizzato i lavori di efficientamento energetico. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 249/2020.
Una società, dopo aver effettuato degli interventi di riqualificazione energetica, ha ricevuto dal suo cliente un credito corrispondente alla detrazione fiscale. La società, avendo intenzione di cedere tali crediti al proprio fornitore di energia elettrica, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se tale soggetto rientrasse tra i potenziali cessionari del credito di imposta.
Secondo la società, la cessione al proprio fornitore di energia elettrica doveva essere considerata possibile, in considerazione del collegamento esistente tra la fornitura e il processo produttivo.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base alla disposizione vigente al momento della presentazione dell’interpello, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, i soggetti beneficiari, diversi da quelli rientranti nella no-tax area, possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, mentre è esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
L’Agenzia delle Entrate ha concluso che il credito di imposta può essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi, tra cui il fornitore di energia elettrica. Il committente, o primo cedente, può cedere il credito di imposta all’impresa che esegue i lavori, che quindi rappresenta il primo cessionario. L’impresa, a sua volta, può cedere il credito di imposta al suo fornitore. Quest’ultimo, cioè il secondo cessionario, se non cede a sua vola il credito, può utilizzarlo solo in compensazione.
Oggi, per effetto del Decreto Rilancio (Legge 77/2020), i beneficiari del Superbonus 110%, dell’ecobonus tradizionale, del Bonus ristrutturazioni e del Bonus facciate possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, per la cessione del credito, anche a banche ed intermediari finanziari, o per lo sconto immediato in fattura. A praticare lo sconto saranno le imprese che realizzano gli interventi.