Il ministero dello Sviluppo Economico ha varato i due decreti che introducono altre novità sul superbonus del 110%. Si attende ora che l’Agenzia delle Entrate renda noti i provvedimenti sui visti di conformità e sulla cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.
I decreti confermano, da una parte, i requisiti tecnici per accedere alla maxi-detrazione sui lavori di miglioramento energetico degli edifici. Fissano i massimali di costo ed i controlli a campione. Dall’altra, stabiliscono le regole sull’obbligo di asseverazione dei lavori. Il tecnico dovrà certificare i costi massimi per tipologia d’intervento attraverso i prezzari regionali oppure in prezzari commerciali. “In alternativa – ha spiegato il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli – i costi devono essere determinati in maniera analitica. Le agevolazioni riguarderanno anche le porte interne. Vengono, infine, definite le modalità di trasmissione e del modulo da inviare agli organi competenti, tra cui Enea“.
Chiarimento anche sulle parti comuni dell’edificio: quelle elencate nell’articolo 1117 del Codice civile, come tetti, muri e pilastri portanti o fondamenta degli edifici dotati di più unità immobiliari. In questo modo, il Mise allarga il concetto di parte comune a tutti gli edifici che abbiano più unità anche se di un solo proprietario:
- edificio unifamiliare con ingressi separati: il Mise, in base al decreto attuativo varato ieri, intende quello riferito a un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
- autonomia funzionale: un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente se dotata di impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà o uso esclusivo e un accesso autonomo non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso, che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà.
I decreti chiariscono che le spese devono essere pagate con bonifico parlante sul quale, se a pagare sono le persone fisiche, deve sempre risultare il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per quanto riguarda la trasmittanza termica, il Mise stabilisce nuovi limiti che devono essere garantiti in caso di lavori su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi. I limiti di trasmittanza non sono comprensivi dei ponti termici.