Dopo tante ipotesi il Decreto rilancio ha finalmente la sua versione definitiva. E’ possibile quindi accedere alle linee guida dell’argomento sicuramente più discusso contenuto nel documento, ovvero il superbonus 110% valido fino al 31 dicembre 2021 per la realizzazione del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie ad alta efficienza, la demolizione e ricostruzione di edifici, l’installazione di fotovoltaico, colonnine di ricarica e la messa in sicurezza antisismica assume i suoi connotati definitivi.
Potranno ottenere il superbonus gli interventi di:
– isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa è fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro per i condomìni fino a 8 unità e 30mila euro per quelli più grandi;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomìni più grandi;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro;
– messa in sicurezza antisismica in zona sismica 1, 2 e 3.
Il Superbonus per l’efficientamento energetico è riconosciuto anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, al fine di dare al beneficiario più opportunità di scelta tra le soluzioni progettuali.
Accedono al superbonus anche gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, a condizione che siano realizzati congiuntamente agli interventi principali (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e messa in sicurezza antisismica).
I beneficiari del bonus saranno:
– i condomìni;
– le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
– gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
– onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale del terzo settore;
– le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.
Si può ottenere il superbonus su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Sono invece escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Solo per gli edifici destinati all’edilizia sociale, la scadenza del superbonus 110% è fissata al 30 giugno 2022.
Il soggetto che realizza i lavori può usufruire direttamente della detrazione maggiorata che, in questo caso, viene rimborsata in 5 rate annuali di pari importo.
In alternativa, può utilizzare il credito di imposta corrispondente alla detrazione in compensazione o cederlo ad altri soggetti, comprese le banche.
L’altra opzione è lo sconto in fattura. In questo modo, il soggetto che realizza i lavori può ottenere uno sconto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che effettua gli interventi. Il fornitore recupera poi l’importo anticipato sotto forma di credito di imposta, cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese le banche.
Gli interventi di riqualificazione energetica devono rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giugno 2015 e assicurare il miglioramento della prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento.
Per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il soggetto che effettua i lavori deve farsi rilasciare un visto di conformità da un Caf o da un commercialista, che attesti i presupposti che danno diritto alla detrazione. Per gli interventi di riqualificazione energetica, è necessario acquisite l’asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese. Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, bisogna acquisire l’asseverazione dell’efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese.
I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischia sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.