Il D.lgs. 48/2020, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica in edilizia, ha introdotto una serie di modifiche al D.lgs. 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia.
Il nuovo decreto prevede che gli edifici siano dotati di impianti domotici, sistemi di controllo da remoto e colonnine di ricarica per le auto elettriche, non contemplati dalla precedente normativa, che avranno un impatto sulla prestazione energetica degli edifici, ma anche sulle competenze richieste ai certificatori e agli installatori.
Per effetto degli impegni assunti dall’Italia nel processo di decarbonizzazione dell’economia, le nuove norme hanno modificato l’articolo 4 del D.lgs. 192/2005 sul calcolo e i requisiti della prestazione energetica degli edifici. Resta fermo l’approccio da utilizzare, come ad esempio l’utilizzo di un “edificio di riferimento” in funzione delle tipologie edilizie e delle fasce climatiche per determinare i requisiti in caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante, ma si aggiungono altre prescrizioni.
Nella progettazione di nuovi edifici o di interventi di ristrutturazione, bisogna tenere in considerazione la fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dell’installazione di sistemi ad alta efficienza.
In caso di sostituzione o nuova installazione di sistemi tecnici per l’edilizia, bisogna valutare il corretto dimensionamento e prevedere adeguati strumenti di misurazione e controllo. È inoltre necessario analizzare la prestazione energetica globale della parte modificata ed eventualmente dell’intero sistema modificato. I risultati devono essere documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.
Per migliorare la prestazione energetica e ridurre al minimo i consumi, vengono inoltre date delle indicazioni da seguire durante i lavori. Contestualmente alla sostituzione del generatore di calore, gli edifici, se tecnicamente fattibile, vanno dotati di dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura in ogni vano.
Tra i requisiti per il calcolo della prestazione energetica compaiono il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza antincendio e antisismica, la presenza di sistemi di automazione e controllo e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Quest’ultimo aspetto rappresenta un cambio di paradigma, che mette l’edificio al centro di un’evoluzione in chiave green perché capace di condizionare le buone pratiche urbane come la mobilità sostenibile.
I nuovi aspetti, da tenere in considerazione per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, impatteranno anche sull’attività dei certificatori. Fino ad oggi, per ottenere la qualifica di certificatore energetico, è stato necessario attenersi alle indicazioni del Dpr 75/2013, che ha stabilito i titoli di studio e i percorsi formativi idonei. Da oggi in poi, oltre a queste regole, i corsi dovranno essere tarati sui nuovi impianti e sistemi che i certificatori si troveranno a valutare.
Saranno aggiornate inoltre le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici e le norme che dettano i requisiti dei soggetti responsabili e le regole per l’accreditamento. Al momento, tutta la materia è regolata dal Dpr 74/2013. Il nuovo decreto dovrà ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività e semplificare l’attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia: sotto i 70 kW non ci sarà alcuna attività ispettiva sull’efficienza energetica.