Tra gli interventi previsti dal prossimo “decreto rilancio”, un grande interesse riguarda il super ecobonus del 110% inserito all’art. 119 . Un tema su cui la maggioranza sta discutendo non poco e che vede ancora una bozza della norma a cui, con tutta probabilità, verranno introdotte grandi modifiche (considerando che sulla misura sono stati presentati 10 mila emendamenti).

Essendo un tema di grande interesse pubblico, con migliaia di cittadini che aspettano il testo definitivo, cerchiamo di fare chiarezza su ciò che allo stato attuale prevedrebbe la legge.

Chi può usufruire del super ecobonus?

Stando al testo varato in Consiglio dei ministri, si applica a tre tipologie di interventi (sostenuti dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021) che riguardano l’edificio nella sua interezza o una parte minima pari al 25%, riferendosi a condomini, unità immobiliari adibite ad abitazione principale, istituti autonomi case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Gli interventi per poter accedere alle detrazioni sono:

Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

– Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.


– Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

Quali sono gli incentivi economici?

Per gli interventi sono previste due modalità di accesso agli incentivi statali. Si potrà optare per:

Sconto in fattura. Il fornitore anticipa l’importo dei lavori, ma poi recupera il 110% sotto forma di credito di imposta da utilizzare direttamente o cedere ad altri operatori, comprese banche e intermediari finanziari.

Cessione del credito. Trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anche su queste modalità il dibattito è molto intenso. In particolare sullo sconto in fattura che vede le resistenze da parte delle imprese che non vogliono rischiare di farsi carico della spesa senza poi avere una garanzia reale di riscossione del credito.

Quali sono i massimali di spesa?

Altra domanda da un milione di dollari. Le cifre ufficiali parlano di 60 mila euro per la coibentazione dell’edificio e 40 mila per l’impianto di riscaldamento. Qui, però, subentra un nuovo problema in quanto questi massimali si potrebbero scontrare con le linee guida del Mise.

Il dm 16/02/2016, infatti, prevede per l’isolamento un massimale di spesa di 100 euro a metro quadrato di parete nel caso di cappotto termico o 150 euro se si realizza anche un’intercapedine ventilata. In definitiva la parte detraibile è sì di 60 mila euro per la coibentazione, ma entro i limiti sopra elencati (che potrebbero essere rivisti). Stando a queste cifre avviare i lavori con tali condizioni potrebbe essere tutt’altro che vantaggioso.